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REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 167

Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (029U0167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1929.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 luglio 1929, n. 1227 (in G.U. 26/07/1929, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare fino alla emanazione di nuove norme le disposizioni vigenti per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, per il collocamento a riposo degli agenti delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, relative al collocamento a riposo, durante il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sono prorogate fino all'emanazione ed entrata in vigore di nuove norme per la previdenza del personale predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Martelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 281, foglio 161. - Ferzi.