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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2361

Determinazione della tassa per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli Enti locali. (023U2361)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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Testo in vigore dal:  9-12-2000
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per l'ammissione ai concorsi, sia per titoli che per esami, ai rispettivi impieghi, le Provincie, i Comuni, i consorzi intercomunali e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzate ad esigere da ciascun concorrente il pagamento di una tassa di L. 50 per i posti di segretario, ovvero quando per l'accesso ai posti messi a concorso sia richiesta la laurea od altro titolo equipollente, e non superiore a L. 25 per gli altri posti.
(1) (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs 21 aprile 1948, n. 578 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa che le province, i comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad esigere, ai sensi del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, da ciascun concorrente per posti messi a concorso per i quali sia richiesta la laurea od altro titolo equipollente, è aumentata a L.
400".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per gli altri posti la tassa è aumentata a L. 200".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 25, comma 4) che "Le tasse di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende, stabilite dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, sono elevate a L. 5.000".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che "La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che "La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".