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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1281

Che reca provvedimenti per la R. guardia di finanza. (023U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2000)
Testo in vigore dal:  15-7-1923

Art. 30




Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme:

a) per l'arruolamento, l'armamento e la divisa della R. guardia di finanza, per l'istruzione degli allievi, per la mobilitazione e formazione di guerra, per la concessione delle licenze ordinarie o straordinarie, per la cessazione dal servizio, per il conferimento dei pesti di cui all'art. 22, per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del Corpo o per la concessione delle rafferme;

b) per la formazione ed amministrazione della Massa del Corpo per la contabilità dei premi di rafferma; per la liquidazione dei crediti erariali, per il rimborso delle spese o le istruzioni per le indennità;

c) per il servizio del Corpo.