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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1281

Che reca provvedimenti per la R. guardia di finanza. (023U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2000)
Testo in vigore dal: 15-7-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO O PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei pieni poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R.  guardia
di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440; 
 
  Visti i RR. decreti-legge 24 aprile 1919, n. 605, 9 novembre  1919,
n. 2073, 20 febbraio 1920, n. 216, 17 marzo 1921, n. 511, e 3  aprile
1921, n. 428, recanti provvedimenti per il corpo della R. guardia  di
finanza; 
 
  Visti i RR. decreti-legge 27 ottobre 1922, n. 1427; e  18  dicembre
1922, n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e
sottufficiali del R. esercito e della R. guardia di finanza; 
 
  Visto il R. decreto 18  gennaio  1923,  n.  95,  che  ha  soppresso
l'Ispettorato generale della R. guardia di finanza e istituito,  alla
dipendenza del Comando generale, un ufficio tecnico  per  la  polizia
tributaria; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Corpo della R. guardia di finanza  dipende  dal  Ministro  delle
finanze, fa parte integrante  della  forza  pubblica  e  delle  forze
militari dello Stato ed e' deputato a: 
 
    a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando  e  qualsiasi
contravvenzione e trasgressione  alle  leggi  ed  ai  regolamenti  di
finanza; 
 
    b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza; 
 
    c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei  dazi  di
consumo; 
 
    d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica,
in caso di guerra, alle operazioni militari. 
 
  Nessun appartenente al Corpo  della  R.  Guardia  di  finanza  puo'
essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo. 
 
  La R. guardia di  finanza  di  stanza  nelle  Colonie  ha  verso  i
Governatori la stessa dipendenza che ha nel Regno verso  il  Ministro
delle finanze.