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REGIO DECRETO 31 gennaio 1901, n. 36

Circa il rilascio dei passaporti per l'estero. (001U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1915)
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Testo in vigore dal:  10-3-1901

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Culti, delle Finanze, della Guerra e della Marina;
Visto il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative in data 13 settembre 1874, e vista la legge sull'emigrazione in data d'oggi;
Udito il Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I passaporti per l'estero sono rilasciati, in nome del Re, ai regnicoli:

nel Regno, dal Ministro per gli Affari Esteri, e, per sua delegazione, dai prefetti, dai sottoprefetti, dai commissari distrettuali, o dai questori, questi ultimi se a ciò specialmente autorizzati dal prefetto;

all'estero, dai RR. ufficiali diplomatici e consolari, salva pei RR. agenti consolari l'autorizzazione del console dal quale dipendono.

I libretti stampati per i passaporti sono forniti alle predette Autorità dal Ministero degli Affari Esteri, secondo il modello annesso al presente decreto (All. A).