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REGIO DECRETO 31 gennaio 1901, n. 36

Circa il rilascio dei passaporti per l'estero. (001U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1915)
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Testo in vigore dal: 10-3-1901
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno, di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, delle Finanze, della Guerra e della Marina; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle  tasse  per  le  concessioni
governative  in  data  13  settembre   1874,   e   vista   la   legge
sull'emigrazione in data d'oggi; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I passaporti per l'estero sono  rilasciati,  in  nome  del  Re,  ai
regnicoli: 
 
  nel  Regno,  dal  Ministro  per  gli  Affari  Esteri,  e,  per  sua
delegazione,  dai  prefetti,  dai   sottoprefetti,   dai   commissari
distrettuali, o dai questori, questi ultimi se  a  cio'  specialmente
autorizzati dal prefetto; 
 
  all'estero, dai RR. ufficiali diplomatici e  consolari,  salva  pei
RR.  agenti  consolari  l'autorizzazione  del   console   dal   quale
dipendono. 
 
  I libretti stampati per i passaporti  sono  forniti  alle  predette
Autorita' dal Ministero  degli  Affari  Esteri,  secondo  il  modello
annesso al presente decreto (All. A).