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REGIO DECRETO 19 aprile 1868, n. 4349

Col quale è stabilito l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche. (068U4349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1926)
Testo in vigore dal:  6-1-1927
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Volendo regolare la materia delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

Categoria I.

Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Sotto segretari di Stato

Categoria II.

Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

Categoria III.

1° Ministri Segretari di Stato,

2° Ministri di Stato,

3° Generali d'Armata - Ammiragli. (22) (23)

Categoria IV.

1. Presidente del Consiglio di Stato. (27)

2. Primi Presidenti delle Corti di Cassazione.

3. Procuratori Generali delle Corti di Cassazione.

4. Presidente della Corte dei Conti. (28)

5. Tenenti Generali designati pel comando di un'Armata in guerra - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Presidente del Consiglio Superiore di Marina - capo di stato maggiore della marina -vice ammiragli designati al comando di una forza navale in caso di mobilitazione - Avvocato generale erariale. (20) (34)

6. Ministro della Real Casa - Prefetto di Palazzo - Primo Ajutante di Campo Generale del Re - (capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica).

7. Primo Segretario del Re pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

8. Tenenti Generali comandanti titolari di Corpo d'Armata - Vice Ammiragli comandanti in capo titolari di Dipartimento marittimo - Comandanti in capo titolari delle Squadre navali - Tenente Generale comandante in capo titolare dell'Arma dei RR. carabinieri, se assimilato di rango ai comandanti di Corpo d'Armata - Ispettori Generali di artiglieria e del Genio, se assimilati di rango ai comandanti di Corpo d'Armata - Inviati straordinari e ministri plenipotenziari ed altri personaggi con credenziali di ambasciatore di Sua Maestà - segretario generale per gli affari della marina militare. (11) (13) (17) (19)

9.
((Segretario generale del Partito Nazionale Fascista))
- Presidente del Tribunale Supremo di Guerra e Marina - presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa. (24) (31)

10. Avvocato Generale Militare. (24)

(29) (35)

Categoria V.

Senatori e Deputati.

Categoria VI.

1° Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Cavalirei di Gran Croce dell'Ordine Militare di Savoia - Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia,

2° Primi Presidenti delle Corti d'appello,

3° NUMERO NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO DECRETO 24 MAGGIO 1908, N. 236

4° NUMERO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 3 GENNAIO 1915, N. 15,

5° Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato,

6° Id. delle Corti di cassazione,

7° Avvocati Generali presso le Corti di cassazione,

8° Presidenti di Sezione della Corte dei conti - Vice Avvocato generale erariale, (34)

9° Luogotenenti Generali - Vice-Ammiragli,

10° Inviati Straordinari e Ministri Plenipotenziari di 1ª classe.

11° Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(29)

Categoria VII.

1° Prefetti - Vice governatori,

2° Presidenti dei Consigli provinciali,

3° Grandi Uffiziali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Grandi Uffiziali dell'Ordine Militare di Savoia - Grandi Uffiziali dell'Ordine della Corona d'Italia - Cavalieri dell'Ordine del Merito civile di Savoia,

4° Consiglieri di Stato,

5° Id. delle Corti di cassazione,

6° Procuratori Generali sostituiti delle Corti di cassazione,

7° Consiglieri della Corte dei conti,

8° Procuratore Generale della Corte dei conti,

9° Presidenti di Sezione delle Corti di appello, (2)

10° Maggiori Generali - Contrammiragli,

11° Segretari Generali,

12° Sopraintendenti Generali - sostituti avvocati generali - avvocati distrettuali erariali,

13° Inviati Straordinari e Ministri Plenipotenziari di 2ª classe,

14° Direttori Generali,

15° Primo Uffiziale del Gran Magistero dell'Ordine dei Ss.
Maurizio e Lazzaro,

16° Vice Presidente del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione,

17° Vice Presidenti e Presidenti di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
(9) (10)

Categoria VIII.

1° Commendatori dell'Ordine Mauriziano - Commendatori dell'Ordine Militare di Savoia - Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia - Decorati della Medaglia d'oro al Merito militare od al Merito civile,

2° Consoli Generali di 1ª categoria,

3° Colonnelli - Capitani di Vascello,

4° Direttori Superiori,

5° Consiglieri d'appello,

6° Sostituiti dell'Avvocato Generale Militare,

7° Sostituiti Procuratori Generali delle Corti d'appello,

8° Ispettori del Genio Civile,

9° Ispettori Generali dei Ministeri,

10° Membri dei Consigli Superiori,

11° Soci ordinari delle Regie Accademie delle scienze di Torino e di Napoli, dell'Istituto Lombardo e dell'Istituto Veneto, della Società scientifica dei XL di Modena, dell'Accademia della Crusca - soci attivi della R. Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo - soci effettivi della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna - soci effettivi della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena,

12° I Sindaci delle Città la di cui popolazione è di 60,000 abitanti ed oltre.

Categoria IX.

1° Referendari al Consiglio di Stato,

2° Ragionieri alla Corte dei conti,

3° Direttori Capi di Divisione, Intendenti di Finanza

4° Consiglieri di Legazione,

5° Consoli di 1ª categoria,

6° Luogotenenti Colonnelli - Capitani di Fregata,

7° Rettori delle Università dello Stato,

8° Ispettori Capi,

9° Segretari di Sezione al Consiglio di Stato.

Categoria X.

1° Direttori Compartimentali,

2° Ingegneri Capi del Genio civile,

3° Professori ordinari nelle Scuole superiori e di perfezionamento - Professori ordinari nelle Regie Università.

Categoria XI.

1° Uffiziali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Uffiziali dell'Ordine Militare di Savoia - Uffiziali dell'Ordine della Corona d'Italia,

2° Presidenti dei Tribunali di Circondario - Presidenti dei Tribunali di Commercio,

3° Avvocati Fiscali Militari,

4° Procuratori del Re, (1)

5° Sotto-Prefetti,

6° Maggiori,

7° Sindaci dei capi-luoghi di Provincia,

8° Capi-Sezione,

9° Segretari di Legazione di 1ª classe,

10° Consiglieri di Prefettura,

11° Segretari Capi di Prefettura,

12° Questori,

13° Ingegneri del Genio civile di 41ª classe,

14° Professori straordinari o sostituiti nelle Scuole superiori e di perfezionamento - Professori straordinari o sostituiti nelle Regie Università dello Stato.

Categoria XII.

1° Cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Cavalieri dell'Ordine Militare di Savoia - Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia,

2° Giudici nei Tribunali di Circondario,

3° Sostituiti Avvocati Fiscali Militari,

4° Sostituiti Procuratori del Re,

5° Pretori,

6° Capitani - Luogotenenti di Vascello,

7° Sindaci dei capi-luoghi di Circondario,

8° Segretari nelle Amministrazioni centrali,

9° Segretari di Legazione di 2ª classe,

10° Vice-Consoli di 1ª categoria,

11° Ingegneri del Genio civile di 2ª e 3ª classe,

12° Professori nei Licei e negli Istituti tecnici.

Categoria XIII.

1° Luogotenenti - Sottotenenti di Vascello,

2° Sindaci dei capi-luoghi di Mandamento.

Categoria XIV.

1° Sottotenenti - Guardiemarina di 1ª classe,

2° Decorati della Medaglia d'argento al valore militare, quando non siano in servizio attivo - Decorati della Medaglia d'argento al valore civile.

(26) (27) (28) (29) (30) (32) (34)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 6 febbraio 1879, n. 4720 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, dei Consigli di disciplina dei procuratori e dei Consigli notarili, susseguono immediatamente i procuratori del Re; e i membri dei Consigli medesimi, i sostituti procuratori del Re, prendendo rango rispettivamente nell'ordine di che nel presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 2 gennaio 1881, n. 2 ha disposto (con l 'art. 1, comma 1) che "Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni [...] i Regi avvocati erariali sono classificati nella categoria VII dopo il n. 9 dell'articolo 1 del Regio decreto 19 aprile 1868".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio Decreto 18 aprile 1909, n. 218 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'ordine di precedenze tra le varie cariche e dignità, il presidente del Consorzio autonomo per il porto di Genova è classificato nella categoria VII di cui all'art. 1 del suaccennato R. decreto, subito dopo i sindaci delle città capoluoghi di Provincia".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Regio Decreto 9 settembre 1909, n. 651 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova è classificato al medesimo posto assegnato ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici: alla categoria VII, n. 19".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il Regio Decreto 13 gennaio 1910, n. 17 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche il tenente generale del genio navale, presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi è classificato nella categoria IV, al n. 8 dell'art. 1° del R. decreto 19 aprile 1868, modificato col R. decreto 3 febbraio 1901, n. 33, se assimilato di rango ai comandanti in capo di dipartimenti marittimi".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il Regio Decreto 9 agosto 1910, n. 605 ha dispsoto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni l'ispettore generale di cavalleria è classificato nella categoria quarta, assieme agli ispettori generali di artiglieria e genio, quando sia assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Regio Decreto 13 luglio 1914, n. 678 ha dispsoto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, l'ispettore capo di sanità militare nell'esercito, è classificato nella categoria quarta, insieme con gli ispettori generali di artiglieria, del genio e di cavalleria, quando sia assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il Regio Decreto 25 aprile 1915, n. 551 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni il sotto capo di stato maggiore dell'esercito, quando abbia l'anzianità che lo assimili di rango ai comandanti di corpo d'armata, è classificato nella categoria IV, prendendo posto immediatamente dopo i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 567 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È istituita per la durata della guerra la carica di ispettore straordinario a disposizione del ministro della guerra, con rango di comandante di armata e con i diritti e le prerogative inerenti, compresa la classificazione al n. 5 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, per l'ordine di precedenza fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni politiche, modificato coi RR. decreti 3 febbraio 1901, n. 33, e 5 maggio 1910, n. 292".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il Regio Decreto 24 giugno 1919, n. 1604 ha dispsoto (con l'art. 2, comma 1) che "I predetti delegati plenipotenziari sono classificati, per tutta la durata del loro mandato, alla categoria III del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, concernente l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, prendendo posto immediatamente dopo i generali d'esercito e gli ammiragli".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il Regio Decreto 17 giugno 1920, n. 910 ha disposto 8con l'art. 2, comma 2) che il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi è classificato nella 3° categoria di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (24)

Il Regio Decreto 22 luglio 1920, n. 1233 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "I commissari generali civili [...] sono considerati inscritti tra il n. 9 e il n 10 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il Regio Decreto 14 novembre 1924, n. 1798 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, i magistrati dell'Ordine giudiziario sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, aventi pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi, allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, prendendo il posto immediatamente successivo".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, il presidente del Consiglio di Stato è collocato nella stessa categoria cui appartiene, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, il primo presidente della Corte di cassazione, prendendo posto nella sua medesima classe.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato ed i consiglieri sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi (allegato 1° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) prendendo posto nella medesima classe spettante, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, ai magistrati dell'Ordine giudiziario".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il Regio Decreto 25 gennaio 1925, n. 41 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, il presidente della Corte dei conti è collocato nella stessa categoria cui appartiene, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, il primo presidente della Corte di cassazione, prendendo posto nella sua medesima classe.
I presidenti di sezione ed i consiglieri della Corte dei conti sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi (allegato 1° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), prendendo posto nella medesima classe spettante, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, ai magistrati dell'Ordine giudiziario".
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AGGIORNAMENTO (29)

Il Regio Decreto 11 giugno 1925, n. 996 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazioni, il direttore generale ed i vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato di cui ai rispettivi Regi decreti di nomina 26 maggio 1924 e 26 giugno 1924 vanno considerati appartenenti alla categoria IV, i membri del Consiglio di amministrazione di cui al R. decreto 22 maggio 1924, n. 868, ed i funzionari appartenenti al 1° grado delle tabelle di classificazione ferroviaria allegate al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, sono collocati nella categoria VI
Gli altri funzionari dell'Amministrazione ferroviaria sono posti nelle stesse categorie delle precedenze a Corte alle quali appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado in conformità dei gradi stabiliti dalle rispettive tabelle di classificazione allegati ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 aprile 1925, n. 405.
Nella rispettiva categoria il direttole generale, vice direttori generali, consiglieri di amministrazione e funzionari delle Ferrovie dello Stato prendono il posto immediatamente successivo a quello occupato dai magistrati in virtù del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798".
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AGGIORNAMENTO (30)

Il Regio Decreto 5 luglio 1925, n. 1134 ha disposto (conl'articolo unico, comma 1) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, i funzionari della carriera diplomatico-consolare sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi, allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395".
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AGGIORNAMENTO (31)

Il Regio D.L. 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1113, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, si osservano le seguenti norme:
a) il Governatore è collocato nella categoria IV e prende, nella classe 9ª, il medesimo posto spettante ai funzionari di pari grado secondo le tabelle di classificazione per gradi, giusta l'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395".
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AGGIORNAMENTO (32)

Il Regio Decreto 31 dicembre 1925, n. 2478 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, il presidente ed il vice presidente della Commissione straordinaria sono, rispettivamente, collocati nella categoria e classe che il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, assegna ai presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale".
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AGGIORNAMENTO (34)

Il Regio Decreto 11 novembre 1926, n. 1942 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, l'avvocato generale erariale è collocato nella stessa categoria cui appartiene, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, il primo presidente della Corte di cassazione, prendendo posto nella sua medesima classe.
Il vice-avvocato generale erariale i sostituti avvocati generali erariali, gli avvocati erariali distrettuali, il segretario generale dell'Avvocatura erariale, i vice-avvocati erariali, i sostituti avvocati erariali e gli aggiunti di procura sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi (allegato 1° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), prendendo posto nella medesima classe spettante, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, ai magistrati dell'Ordine giudiziario".
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AGGIORNAMENTO (35)

Il Regio Decreto 9 dicembre 1926, n. 2109 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è collocato nella categoria IV, formando il numero immediatamente successivo all'ultimo di tale categoria, inscritto nell'attuale tabella alla data del presente decreto".