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REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3224

Col quale il servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei telegrafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi postali nelle Provincie continentali del Regno verrà regolato col tempo medio di Roma e quello nelle isole di Sicilia e di Sardegna ad un meridiano preso nelle città di Palermo e di Cagliari. (066U3224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-10-1866 al: 15-12-2010
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EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei telegrafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi postali nelle Provincie continentali del Regno d'Italia, verrà regolato col tempo medio di Roma a datare dal giorno in cui sarà attivato l'orario delle strade ferrate per la prossima stagione invernale 1866-67.