Col quale il servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei
telegrafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi postali
nelle Provincie continentali del Regno verrà regolato col tempo
medio di Roma e quello nelle isole di Sicilia e di Sardegna ad un
meridiano preso nelle città di Palermo e di Cagliari. (066U3224)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)