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REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3224

Col quale il servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei telegrafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi postali nelle Provincie continentali del Regno verrà regolato col tempo medio di Roma e quello nelle isole di Sicilia e di Sardegna ad un meridiano preso nelle città di Palermo e di Cagliari. (066U3224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-10-1866
al: 15-12-2010
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                               EUGENIO 
 
                    PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 
 
                    LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il servizio dei convogli  nelle  ferrovie,  quello  dei  telegrafi,
delle  poste,  delle  messaggerie  e  dei  piroscafi  postali   nelle
Provincie continentali del Regno d'Italia, verra' regolato col  tempo
medio di Roma a datare dal giorno  in  cui  sara'  attivato  l'orario
delle strade ferrate per la prossima stagione invernale 1866-67.