stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 dicembre 1865, n. 2641

Col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. (065U2641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2007)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-1-1866

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 2 aprile 1865 n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato:
a pubblicare il Codice di procedura civile, e ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, e la Legge dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 4859 colle modificazioni indicate nella stessa Legge 2 aprile 1865, e con quelle altre che avesse riconosciute necessarie;
e a fare tutte le disposizioni necessarie per la completa attuazione dei Codici e della Legge suddetti;
Visti i Nostri Decreti del 25 giugno, 26 novembre e 6 dicembre 1865, numeri 2366, 2598 e 2626; coi quali si mandarono a pubblicare il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale, e la Legge dell'ordinamento giudiziario, da avere esecuzione in tutto il Regno, a cominciare dal 1.° gennaio 1866.
Udito d Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'annesso regolamento generale giudiziario, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale, e della Legge dell'ordinamento giudiziario.