stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 dicembre 1865, n. 2641

Col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. (065U2641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2007)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-1-1866
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge del 2 aprile 1865 n.° 2215, con la quale il  Governo
del Re fu autorizzato: 
 
    a pubblicare il Codice di procedura  civile,  e  ad  estendere  a
tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859,  e
la Legge dell'ordinamento giudiziario  del  13  novembre  4859  colle
modificazioni indicate nella stessa Legge 2 aprile 1865, e con quelle
altre che avesse riconosciute necessarie; 
 
    e a  fare  tutte  le  disposizioni  necessarie  per  la  completa
attuazione dei Codici e della Legge suddetti; 
 
  Visti i Nostri Decreti del 25 giugno,  26  novembre  e  6  dicembre
1865, numeri 2366, 2598 e 2626; coi quali si mandarono  a  pubblicare
il Codice di procedura civile, il Codice di procedura  penale,  e  la
Legge dell'ordinamento giudiziario, da avere esecuzione in  tutto  il
Regno, a cominciare dal 1.° gennaio 1866. 
 
  Udito d Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato  l'annesso  regolamento  generale  giudiziario,  visto
d'ordine Nostro  dal  Ministro  Guardasigilli  per  l'esecuzione  del
Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale,  e  della
Legge dell'ordinamento giudiziario.