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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  26-2-1958
aggiornamenti all'articolo

Art. 94

((Ai fini dell'applicazione della ritenuta a favore dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sarà presa a base la liquidazione dell'aggio risultante dall'applicazione dei precedenti articoli 89 e 91))
.
((10))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1947.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 4 febbraio 1958, n. 39 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo decorre dal 1 luglio 1956.
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 4 febbraio 1958, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955.