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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-3-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 91

((La quota d'aggio, al termine di ogni anno finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 986.700 quando risulti inferiore a tale somma.
Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarli, in collettoria))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1947.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 4 febbraio 1958, n. 39 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 4 febbraio 1958, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955.