stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-5-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 55



I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
((30))


Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

---------------
AGGIORNAMENTO (30)

La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il termine di prescrizione di cui al presente articolo, comma 1 è elevato a dieci anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 2) che la presente modifica si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della suindicata legge.