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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  26-10-1935

Art. 30



Il Comitato provinciale della previdenza sociale:

1° si pronuncia sui problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni obbligatorie entro la circoscrizione della sede provinciale dell'Istituto.

2° consiglia i provvedimenti idonei per coordinare nell'ambito della circoscrizione l'attività della sede dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, con gli uffici di collocamento e con le istituzioni locali di mutualità,' di previdenza e di assistenza;

3° studia e suggerisce in relazione alle esigenze locali le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura della invalidità a intensificare l'efficienza dell'attività assistenziale degli organi dipendenti dalla sede, e a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, alle opere di profilassi contro le malattie sociali;

4° promuove le assicurazioni facoltative, e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;

5° esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

6° suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;

7° formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;

8° attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.