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REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935, n. 1836

Organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra. (035U1836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 147 (in G.U. 13/02/1936, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1962)
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Testo in vigore dal:  30-10-1935

Art. 1



Una parte del naviglio mercantile può essere destinata, in tempo di guerra, alla diretta cooperazione con la Marina militare. Questa parte del naviglio mercantile assume, in tempo di guerra, la denominazione di naviglio ausiliario dello Stato.

Tutto il rimanente del naviglio mercantile è compreso nella denominazione naviglio da traffico.