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REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935, n. 1836

Organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra. (035U1836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 147 (in G.U. 13/02/1936, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1962)
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Testo in vigore dal: 30-10-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 8 giugno 1925,  n.  969,  sull'organizzazione  della
Nazione per la guerra; 
 
  Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, relativa alla  disciplina
di guerra; 
 
  Visto l'art. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta  di  emanare  norme  per
l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra. 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  le
comunicazioni e per la marina, di concerto  con  i  Ministri  per  la
grazia  e  giustizia,  per  le  finanze,  per   la   guerra   e   per
l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Una parte del naviglio mercantile puo' essere destinata,  in  tempo
di guerra, alla diretta cooperazione con la Marina  militare.  Questa
parte  del  naviglio  mercantile  assume,  in  tempo  di  guerra,  la
denominazione di naviglio ausiliario dello Stato. 
 
  Tutto il  rimanente  del  naviglio  mercantile  e'  compreso  nella
denominazione naviglio da traffico.