REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 18-10-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
 
Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere. 
 
  Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di  irregolarita'
della condotta o del  carattere,  il  procuratore  della  Repubblica,
l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori,  il  tutore,  gli
organismi di educazione, di protezione e di assistenza  dell'infanzia
e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al  ((tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie)), il quale,  a  mezzo  di
uno dei suoi componenti all'uopo designate  dal  presidente,  esplica
approfondite indagini sulla personalita' del minore,  e  dispone  con
decreto motivato una delle seguenti misure: 
    1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 
    2) collocamento in una casa di rieducazione  od  in  un  istituto
medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in  Camera  di
consiglio con  l'intervento  del  minore,  dell'esercente  la  patria
potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento
e' consentita l'assistenza del difensore. ((20)) 
 
  Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi  dall'Erario,
sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori  sono  tenuti  a
rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando  il  patrimonio
del minore lo consente. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma
1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima  del  capo  IV
hanno effetto decorsi due anni dalla  data  della  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  si   applicano   ai
procedimenti introdotti successivamente a tale data".