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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 18-10-2022
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere
all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e  la  giustizia,  di  concerto  con  quelli  per
l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
       Composizione dei centri di rieducazione per minorenni. 
 
  Gli istituti  o  servizi  dipendenti  dal  Ministero  di  grazia  e
giustizia, destinati in ciascun distretto  di  Corte  d'appello  alla
rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o  per  carattere,
al  trattamento  ed  alla  prevenzione  della  delinquenza  minorile,
costituiscono il centro di rieducazione per minorenni. 
 
  Possono in particolare essere compresi fra gli istituti  e  servizi
predetti: 
    1) istituti di osservazione; 
    2) gabinetti medico-psico-pedagogici; 
    3) uffici di servizio sociale per minorenni; 
    4) case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici; 
    5) "focolari" di semi-liberta' e pensionati giovanili; 
    6) scuole, laboratori e ricreatori speciali; 
    7) riformatori giudiziari; 
    8) prigioni-scuola. 
 
  Il Ministro per la grazia e la giustizia puo' con proprio  decreto,
aggregare ad un centro anche istituti o servizi  ubicati  nell'ambito
territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non  sia  gia'
costituito il centro. 
 
  Nell'edificio od in uno degli  edifici  destinati  ad  istituto  di
osservazione  od  in  un  altro  apposito,  funzionano  ((la  sezione
distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e  per  le
famiglie e la sezione di corte di  appello  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie)), nonche' l'Ufficio di  ((procura  della
Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e  per
le famiglie)). ((20)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  15  novembre  1938,  n.  1802,  convertito   senza
modificazioni dalla L. 16 gennaio  1939,  n.  90,  ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto,
i mobili, gli strumenti e gli oggetti di arredamento e di casermaggio
dei Centri di osservazione organizzati dall'Opera  nazionale  per  la
protezione della maternita' e dell'infanzia, a norma dell'art. 1  del
R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella  legge  27
maggio 1935, n. 835, passano in proprieta' dello Stato". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1) che "Dei centri di rieducazione previsti  dall'art.  1  del  regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n.  1404,  convertito  nella  legge  27
maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge
15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n.
90, fanno parte gli istituti di cui all'articolo predetto,  ed  altri
istituti dello Stato, egualmente dipendenti dal Ministero di grazia e
giustizia, e aventi le medesime finalita'". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma
1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima  del  capo  IV
hanno effetto decorsi due anni dalla  data  della  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  si   applicano   ai
procedimenti introdotti successivamente a tale data".