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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938, n. 1802

Modificazione del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni. (038U1802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1939, n. 90 (in G.U. 06/02/1939, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-1-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Riconosciuta la necessità urgente e assoluta di provvedere ad alcune modificazioni del R. decreto-legge 20 luglio 1931, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è modificato nel modo seguente:

«Art. 1. - In ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello, sono istituiti, in unico edificio, un istituto di osservazione, una casa di rieducazione, un riformatorio giudiziario e un carcere per minorenni.

«Il complesso di questi istituti ha nome: «Centro di rieducazione dei minorenni».

«Nello stesso edificio funzionano il Tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni».