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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1607

Facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi. (033U1607)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1934, n. 212 (in G.U. 26/02/1934, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))