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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1607

Facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi. (033U1607)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1934, n. 212 (in G.U. 26/02/1934, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-12-1933 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e sue successive modificazioni;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità, nella imminenza del passaggio allo Stato delle scuole dei Comuni autonomi, di modificare le vigenti disposizioni relative alla proroga della efficacia delle graduatorie dei concorsi magistrali banditi dai Comuni medesimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai Comuni, che con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, abbiano già proceduto, in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1931, n. 945, all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali banditi anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1804, è data facoltà di estendere ulteriormente le graduatorie medesime nei confronti dei candidati che abbiano conseguito la idoneità con la votazione complessiva di 78/150.