REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
 
  1. Gli esami di  avvocato  hanno  luogo  contemporaneamente  presso
ciascuna Corte di appello. 
 
  2.  I  temi  per  ciascuna  prova  sono  dati  dal  Ministro  della
giustizia. 
 
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare  non  oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando  di
esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri  titolari
e cinque supplenti, dei quali  due  titolari  e  due  supplenti  sono
avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due
titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore
a magistrato di Corte di appello;((un titolare ed un  supplente  sono
professori ordinari, professori associati o  ricercatori  di  materie
giuridiche presso un'universita' della Repubblica  ovvero  presso  un
istituto superiore.)). La commissione ha  sede  presso  il  Ministero
della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente  dell'Amministrazione,   appartenente   all'area   C   del
personale amministrativo, come  delineata  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. 
 
  4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni  sede  di
Corte  di  appello,   e'   nominata   una   sottocommissione   avente
composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. 
 
  5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni
sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra  i  componenti
avvocati.  l  supplenti  intervengono  nella  commissione   e   nelle
sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 
 
  6.   Gli   avvocati   componenti   della   commissione   e    delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale  forense,  su
proposta congiunta dei consigli  dell'ordine  di  ciascun  distretto,
assicurando  la  presenza  in  ogni  sottocommissione,  a   rotazione
annuale, di almeno un avvocato per  ogni  consiglio  dell'ordine  del
distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei
consigli  dell'ordine  o  rappresentanti  della  Cassa  nazionale  di
previdenza  e  assistenza  forense.  Gli  avvocati  componenti  della
commissione  e  delle  sottocommissioni  non  possono  candidarsi  ai
rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della
Cassa nazionale di previdenza  e  assistenza  forense  alle  elezioni
immediatamente successive all'incarico ricoperto. I  magistrati  sono
nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai  presidenti  delle
Corti di appello. (25) 
 
  7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la  domanda
di ammissione superi le trecento  unita'  presso  ciascuna  Corte  di
appello, con decreto del Ministro della giustizia  da  emanare  prima
dell'espletamento  delle  prove  scritte,  sono  nominate   ulteriori
sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari
a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un
segretario aggiunto. 
 
  8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un  numero
di candidati superiore a trecento. 
 
  9. La commissione istituita presso  il  Ministero  della  giustizia
definisce i criteri per la  valutazione  degli  elaborati  scritti  e
delle  prove  orali  e  il  presidente  ne  da'  comunicazione   alle
sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta  a  comunicare  i
seguenti criteri di valutazione: 
    a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; 
    b)  dimostrazione  della  concreta  capacita'  di  soluzione   di
specifici problemi giuridici; 
    c) dimostrazione della conoscenza dei  fondamenti  teorici  degli
istituti giuridici trattati; 
    d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta'; 
    e)  relativamente  all'atto  giudiziario,   dimostrazione   della
padronanza delle tecniche di persuasione. 
 
  10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali,  le
sottocommissioni   comunicano   i   provvedimenti    adottati    alla
commissione, che se ne avvale  ai  fini  della  individuazione  della
definizione della linea difensiva  dell'Amministrazione  in  sede  di
contenzioso. 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 27 giugno 1988, n. 242 ha disposto (con l'art. 11,  comma  1)
che la modifica del presente articolo si applica  a  decorrere  dalla
sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito  con  la  L.  18  luglio
2003, n. 180 (in G.U. 21/07/2003, n.167),  ha  disposto  (con  l'art.
1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al  secondo  e  al  terzo
periodo del comma  6  dell'articolo  22  del  regio  decretolegge  27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio  1934,  n.36,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, trovano applicazione con  riferimento  alla  commissione  e
alle sottocommissioni nominate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto".