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DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112

Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 (in G.U. 21/07/2003, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2003)
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Testo in vigore dal:  22-7-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Art. 1

((Modifica))
dell'articolo 9 del
((regolamento di cui al))

decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

1. L'articolo 9 del
((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
((3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato"))
.
((
1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
))