REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 27-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
 
  Per ogni Tribunale civile e  penale  sono  costituiti  un  albo  di
avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce
l'anzianita' per ciascun professionista. 
 
  ((Nell'albo e' indicato, oltre al codice  fiscale,  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata comunicato ai sensi  dell'articolo  16,
comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Gli  indirizzi  di
posta elettronica certificata e  i  codici  fiscali,  aggiornati  con
cadenza giornaliera, sono resi  disponibili  per  via  telematica  al
Consiglio nazionale forense e  al  Ministero  della  giustizia  nelle
forme previste dalle regole  tecniche  per  l'adozione  nel  processo
civile e nel processo penale  delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione)). 
 
  Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati  e  procuratori
procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi  ed  alle
occorrenti variazioni, osservate per  le  cancellazioni  le  relative
norme. La cancellazione  e'  sempre  ordinata  qualora  la  revisione
accerti il difetto dei  titoli  e  requisiti  in  base  ai  quali  fu
disposta l'iscrizione, salvo che questa  non  sia  stata  eseguita  o
conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i
titoli o i requisiti predetti. 
 
  E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla  revisione  siano
emersi fatti che possono formarne oggetto. 
 
  A decorrere dalla data fissata dal  Ministro  della  giustizia  con
decreto emesso sentiti i  Consigli  dell'Ordine,  gli  albi  riveduti
debbono essere comunicati per via telematica, a cura  del  Consiglio,
al Ministero  della  giustizia  nelle  forme  previste  dalle  regole
tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile. 
 
  Il  Direttorio  del  Sindacato,  inoltre,  mantiene  aggiornato  il
registro  dei  praticanti,  annotando  in  esso  coloro  che,  avendo
prestato  il  giuramento  a   norma   dell'art.   8,   sono   ammessi
all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture. 
 
  Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui  al  precedente
comma, e' comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello
ed e' affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.