stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1927, n. 436

Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U0436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1927.
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510 (in G.U. 29/03/1928, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
Testo in vigore dal:  1-1-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 11



Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuta nella provincia la licenza di circolazione.

In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.

Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne è alcuna.
(4)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

La L. 9 luglio 1990, n. 187 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 2 ottobre 1992, n. 514 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato cessano le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436".