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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 2290

Ordinamento dei Magazzini generali. (026U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158 (in G.U. 15/07/1927, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

((
1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 maggio 1930, n. 685 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I magazzini generali, autorizzati a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, possono istituire, previa l'autorizzazione ai sensi del decreto stesso, succursali per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate sempre quando ne sia dimostrata l'opportunità nell'interesse della produzione e dei traffici locali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Ministro per le corporazioni può autorizzare il funzionamento delle succursali senza che siano state osservate le formalità di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, ed in seguito ad eventuali accertamenti sulla necessità del funzionamento stesso, valendosi anche di propri funzionari".