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REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1926, n. 1112

Esecuzione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano. (026U1112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 luglio 1927, n. 2853 (in G.U. 21/05/1928, n. 118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  18-7-1926

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, comma 2, della. legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgenti, ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-austriaco del 21 giugno 1925, che regola amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano, per poter procedere con l'Austria al relativo scambio di ratifiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno l'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera, determinata dal Trattato di San Germano.