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REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1926, n. 1112

Esecuzione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano. (026U1112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 luglio 1927, n. 2853 (in G.U. 21/05/1928, n. 118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 18-7-1926
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, comma 2, della. legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgenti, ed assoluta di dare esecuzione  nel
Regno all'Accordo italo-austriaco del  21  giugno  1925,  che  regola
amichevolmente  i  diritti  di  caccia  nelle  zone  della  frontiera
determinata dal Trattato di San  Germano,  per  poter  procedere  con
l'Austria al relativo scambio di ratifiche; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri,  di
concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per  l'economia
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  fra  il  Regno
l'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma  il  24  giugno
1925, per regolare amichevolmente i  diritti  di  caccia  nelle  zone
della frontiera, determinata dal Trattato di San Germano.