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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1929

Provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè. (025U1929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1970)
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Testo in vigore dal:  17-11-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di reprimere le frodi che possono commettersi nella torrefazione del caffè e nella vendita del caffè torrefatto, a danno dei consumatori e della Finanza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per le finanze, per l'interno e per la giustizia;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È proibito impiegare nella torrefazione del caffè a scopo di vendita, e in operazioni successive a tale torrefazione, qualsiasi materia estranea al detto prodotto.

È proibito altresì aggiungere acqua al caffè torrefatto, allo scopo di aumentarne il peso.

Potrà tuttavia essere consentito l'impiego di quelle sostanze che rispondano a riconosciute esigenze tecniche e commerciali. Le sostanze ammesse e le condizioni cui tale ammissione dovrà essere subordinata, saranno indicate dal Ministero dell'economia nazionale, in base alle facoltà ad esso conferite dall'art. 12 del presente decreto e previo parere di un Comitato tecnico, costituito secondo le norme regolamentari da emanare giusta il citato articolo.