stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1929

Provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè. (025U1929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1970)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-11-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  reprimere  le   frodi   che   possono
commettersi nella torrefazione del caffe' e nella vendita del  caffe'
torrefatto, a danno dei consumatori e della Finanza; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con  quelli  per  le  finanze,  per
l'interno e per la giustizia; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' proibito impiegare nella torrefazione  del  caffe'  a  scopo  di
vendita, e in operazioni successive a  tale  torrefazione,  qualsiasi
materia estranea al detto prodotto. 
 
  E' proibito altresi' aggiungere acqua al  caffe'  torrefatto,  allo
scopo di aumentarne il peso. 
 
  Potra' tuttavia essere consentito l'impiego di quelle sostanze  che
rispondano  a  riconosciute  esigenze  tecniche  e  commerciali.   Le
sostanze ammesse e le condizioni cui tale  ammissione  dovra'  essere
subordinata, saranno indicate dal Ministero dell'economia  nazionale,
in base alle facolta' ad esso conferite  dall'art.  12  del  presente
decreto e previo parere di un Comitato tecnico, costituito secondo le
norme regolamentari da emanare giusta il citato articolo.