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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 585

Approvazione della Convenzione relativa all'età per l'ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo. (024U0585)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
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Testo in vigore dal:  20-5-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921).

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.