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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 585

Approvazione della Convenzione relativa all'età per l'ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo. (024U0585)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
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Testo in vigore dal: 20-5-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quelli per l'economia  nazionale,  per
la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera  esecuzione
alla Convenzione concernente l'eta' di ammissione  dei  fanciulli  al
lavoro    agricolo,    adottata     dalla     Conferenza     generale
dell'Organizzazione internazionale del lavoro  della  Societa'  delle
Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre
1921). 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per
conformare  la   legislazione   interna   alle   disposizioni   della
Convenzione predetta.