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REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1923, n. 1324

Modifica il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349. (023U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2006)
Testo in vigore dal:  1-1-1924
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e la urgenza di modificare, in dipendenza delle accresciute risorse economiche della Cassa Nazionale del Notariato, il citato decreto-legge, e di coordinarne le disposizioni con la legge surrichiamata, che ha raddoppiato gli onorari ed i diritti accessori dovuti ai notari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.

Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa si applicano con l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324".