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REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1919, n. 2160

Che abroga l'art. 150 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, e determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica. (019U2160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-12-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2022 col quale la Commissione di statistica e legislazioni presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti è stata trasformata in un Comitato di statistica con le speciali attribuzioni ivi stabilite;
Visto l'altro Nostro decreto di pari data, n. 2023, su riordinamento del servizio del casellario centrale presso il suddetto Ministero;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2626, è abrogato.

Il Comitato di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti determinerà quali relazioni scritte debbano essere trasmesse dai capi del Ministero pubblico per dare notizie e illustrazioni circa il movimento degli affari giudiziari negli uffici di rispettiva competenza, assegnando secondo l'opportunità i periodi e i termini per la compilazione delle medesime.