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REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1919, n. 2160

Che abroga l'art. 150 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, e determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica. (019U2160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-12-1919
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 4 novembre  1919,  n.  2022  col  quale  la
Commissione di statistica  e  legislazioni  presso  il  Ministero  di
grazia e giustizia e dei culti e' stata trasformata in un Comitato di
statistica con le speciali attribuzioni ivi stabilite; 
 
  Visto  l'altro  Nostro  decreto  di  pari   data,   n.   2023,   su
riordinamento del servizio del casellario centrale presso il suddetto
Ministero; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario Stato per gli  affari
di grazia e giustizia e dei culti 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'articolo 150 del Regio  decreto  6  dicembre  1865  n.  2626,  e'
abrogato. 
 
  Il Comitato di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia
e dei culti  determinera'  quali  relazioni  scritte  debbano  essere
trasmesse  dai  capi  del  Ministero  pubblico  per  dare  notizie  e
illustrazioni circa il movimento degli affari giudiziari negli uffici
di rispettiva competenza, assegnando secondo l'opportunita' i periodi
e i termini per la compilazione delle medesime.