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LEGGE 5 agosto 2022, n. 119

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. (22G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-8-2022

Art. 8

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1042, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «brigadier generale o»;
b) dopo l'articolo 1094 è inserito il seguente:
«Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalità di cui all'articolo 710 del regolamento, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente.
2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 1042, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1042 (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano). 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:
a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede;
b) da un generale di divisione;
c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d) da un brigadier generale o colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1058, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1058 (Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito). - 1. (omissis).
2. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 710 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
«Art. 710 (Procedimento di votazione. Processo verbale). - 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.
2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.
3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o più membri nominati dal presidente.
4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore.
È giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati previsti con decreto del Ministro della difesa.
5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato.
Dell'avvenuta presa di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.
6. Se la commissione ha ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1032, comma 3, del codice, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.
7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'articolo 1064 del codice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1078 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1078 (Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale). - 1. Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici;
e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.».