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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  28-4-2012
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Art. 710

Procedimento di votazione. Processo verbale
1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.
2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.
3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o più membri nominati dal presidente.
4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati
((previsti con decreto del Ministro della difesa))
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5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.
6. Se la commissione ha ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1032, comma 3, del codice, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.
7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'articolo 1064 del codice.