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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 220

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. (16G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2016
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Testo in vigore dal:  30-1-2016

Art. 3

Attività gestionale
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g).
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate). - 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.
2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 49-quater (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».
2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.
Note all'art. 3:
- Per il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.