DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
Miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
                      Pubblica Amministrazione 
 
  1. A partire dall'anno 2014 e fino al  2030,  e  nell'ambito  della
cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati attraverso  le
misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica
amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici,  in  grado
di conseguire la riqualificazione energetica almeno  pari  al  3  per
cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. 
  2. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  in
collaborazione con l'Agenzia del  demanio,  predispone  entro  il  30
novembre di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2014,  un  programma  di
interventi per il miglioramento della  prestazione  energetica  degli
immobili della pubblica  amministrazione  centrale  coerente  con  la
percentuale indicata al comma 1, e promuove, altresi',  le  attivita'
di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle
pubbliche amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni,  con  il
supporto  dell'ENEA  e  del  GSE  nel   rispetto   delle   rispettive
competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei  dati  e  il
monitoraggio necessario per verificare lo stato  di  avanzamento  del
programma,    promuovendo    la    massima    partecipazione    delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui  risultati
raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione  del  programma,
si  tiene,  altresi',   conto   delle   risultanze   dell'inventario,
predisposto  in  attuazione  dell'articolo  5,  paragrafo  5,   della
direttiva  2012/27/UE,   e   successive   modificazioni,   contenente
informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli  immobili
della  pubblica  amministrazione  centrale,  dei  dati  sui   consumi
energetici  rilevati  nell'applicativo   informatico   IPer   gestito
dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche
nonche' delle misure di cui al comma 10. 
  3. Al fine di  elaborare  il  programma  di  cui  al  comma  2,  le
Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per  l'anno
2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo,  predispongono,
anche  in  forma   congiunta,   proposte   di   intervento   per   la
riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche
avvalendosi dei Provveditorati  interregionali  opere  pubbliche  del
Ministero delle infrastrutture e trasporti «ovvero  dell'Agenzia  del
demanio, attraverso la Struttura per  la  progettazione  di  beni  ed
edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162 ((,))  della  legge
30 dicembre 2018, ((n. 145)), e  le  trasmettono,  entro  i  quindici
giorni  successivi,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Tali
proposte devono essere formulate sulla base di  appropriate  diagnosi
energetiche o  fare  riferimento  agli  interventi  di  miglioramento
energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
  3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma  3,
nonche' di tutta  la  documentazione  e  degli  adempimenti  ad  esse
inerenti, e'  assicurata  tramite  un  apposito  portale  informatico
istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  esso
gestito. 
  3-ter. Per le spese per la realizzazione  del  portale  di  cui  al
comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021,  si  provvede  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai   sensi   del   comma   232
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  destinate  al
Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma
di  riqualificazione  energetica  degli   immobili   della   pubblica
amministrazione centrale. 
  4.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma   3,   le   Pubbliche
Amministrazioni  centrali  individuano,  al   proprio   interno,   il
responsabile del  procedimento  e  ne  comunicano  il  nominativo  ai
soggetti di cui al comma 2. 
  5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui  al  comma  2
sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e  il
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
    a) gli immobili con superficie coperta utile totale  inferiore  a
500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata  a  250
m²; 
    b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui  il  rispetto
di determinati requisiti minimi  di  prestazione  energetica  risulti
incompatibile  con  il  loro  carattere,  aspetto   o   contesto,   o
pregiudizievole alla loro conservazione; 
    c) gli  immobili  destinati  a  scopi  di  difesa  nazionale,  ad
eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio  o  ad  uffici
per le forze armate e  altro  personale  dipendente  dalle  autorita'
preposte alla difesa nazionale; 
    d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo  svolgimento  di
attivita' religiose. 
  7. Per la definizione  del  programma  di  cui  al  comma  2,  sono
applicati criteri di individuazione tra piu' interventi,  basati  su:
ottimizzazione dei tempi di  recupero  dell'investimento,  anche  con
riferimento  agli  edifici  con  peggiore   indice   di   prestazione
energetica; minori tempi previsti  per  l'avvio  e  il  completamento
dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento  anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
  8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei   programmi
definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali  per
le  opere  pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   dalle   amministrazioni   interessate    e
dall'Agenzia  del  demanio,  in  considerazione  della  tipologia  di
intervento  e  delle  eventuali  diverse   forme   di   finanziamento
((adottate per il medesimo immobile)), al fine di promuovere forme di
razionalizzazione e di coordinamento tra gli  interventi,  anche  tra
piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e  contribuendo  al
contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le  opere
pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  realizzano  gli  interventi  ricompresi  nei   programmi
predisposti  ai  sensi  del  comma  2,  secondo  le  modalita'   piu'
innovative, efficienti ed economicamente  piu'  vantaggiose,  nonche'
utilizzando  metodi  e  strumenti  elettronici  di  modellazione  per
l'edilizia e le infrastrutture.  Su  richiesta  del  Ministero  della
transizione  ecologica,  d'intesa  con  le  strutture  operative  dei
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del
demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia'  oggetto
di convenzionamento con le medesime strutture  operative  nell'ambito
dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi  del  comma  2.  I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del
demanio e il Ministero della difesa o  gli  organi  del  genio  ((del
medesimo Ministero)) possono fare ricorso agli strumenti di  acquisto
e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA). 
  8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire
la gestione amministrativa e preservare le esigenze di  riservatezza,
flessibilita'  e  continuita'  operativa,  la   realizzazione   degli
interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli
immobili in uso al Ministero della  difesa  e'  di  competenza  degli
organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali  fini,
sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero competente  ad
erogare il finanziamento e il Ministero della difesa. 
  9. Concorrono altresi' al raggiungimento  dell'obiettivo  annuo  di
cui al comma 1,  le  misure  organizzative  e  comportamentali  degli
occupanti volte a ridurre il consumo  energetico,  che  le  pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare  con
le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio  2012,
n. 52. 
  10. Le pubbliche  amministrazioni  centrali,  comprese  quelle  che
hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui  al  comma  6,
che  procedono  alla  realizzazione  di  interventi   di   efficienza
energetica  sul  loro  patrimonio  edilizio  o  di   sostituzione   e
razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma  di  cui  al
presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma
2. Le  stesse  pubbliche  amministrazioni  comunicano,  altresi',  le
misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico. 
  11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel  programma
di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali  di  cui  al
comma 3 favoriscono  il  ricorso  allo  strumento  del  finanziamento
tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire
tramite l'intervento di una o piu' ESCO. 
  11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e  qualora  le
risorse dedicate ad  assicurare  il  conseguimento  dello  stesso  lo
consentano, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono
predisporre programmi,  anche  congiunti,  per  il  finanziamento  di
interventi  di  miglioramento  della  prestazione  energetica   degli
immobili della pubblica amministrazione, con particolare  riferimento
agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari,  agli  impianti
sportivi  e  all'edilizia  residenziale  pubblica.   Tali   programmi
consentono la cumulabilita' delle relative  risorse  finanziarie  con
quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione,  fino  alla
copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta  da  parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma,  e  previa
verifica  dell'entita'  dei  proventi  disponibili  annualmente,   il
Ministero dello sviluppo economico e  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del  supporto  di
ENEA e GSE, possono emanare  bandi  pubblici,  anche  congiunti,  che
definiscono il perimetro, le risorse  disponibili,  le  modalita'  di
attuazione dei programmi suddetti e  il  monitoraggio  dei  risultati
ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b). 
  12. Le risorse del fondo di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del
decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28,   come   modificato
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 192, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello
stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui
al comma 2.  A  tal  fine,  la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali provvede al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato degli  importi  indicati  al  primo  periodo,  a  valere  sulle
disponibilita' giacenti sul  conto  corrente  bancario  intestato  al
predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31  marzo  per  il
2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato: 
    a) fino a 25 milioni di euro annui per il  periodo  2015-2030,  a
valere  sulle  risorse  annualmente  confluite  nel  fondo   di   cui
all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28,  secondo  le  modalita'  di  cui  al   presente   comma,   previa
determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
    b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a  30  milioni
di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50  milioni  di  euro
annui per il periodo 2021-2030 a  valere  sulla  quota  dei  proventi
annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui  all'articolo
19 del decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  destinata  ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di  cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita'
dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per  cento
a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per
cento a  carico  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le   conseguenti
variazioni di bilancio. 
  13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate  con  le
risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione  comunitari,
nazionali e locali dedicati all'efficienza  energetica  nell'edilizia
pubblica e con risorse dei  Ministeri  interessati,  sono  utilizzate
anche per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione  di
diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli  interventi  di
miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo,
eventualmente  non  eseguite  dall'ENEA   e   dal   GSE   nell'ambito
dell'attivita' d'istituto. 
  14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3,  anche
avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno
a  decorrere  dal  2015,  predispongono  e  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al  Ministero
delle infrastrutture  e  trasporti,  all'Agenzia  del  demanio  e  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  un  rapporto  sullo  stato  di
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
  15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche  tramite  l'utilizzo  del
Sistema informatico integrato di cui di cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31  gennaio  di  ciascun
anno, comunica  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi
annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze  di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi  all'anno
precedente,  collaborando  con  l'Agenzia  del  Demanio  al  fine  di
identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui  al  presente
comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del  Demanio
e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici  di
cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192 e possono essere oggetto di scambio con  i  dati  raccolti  dalle
regioni nel catasto degli impianti  termici  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo. 
  16. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei  rispettivi
strumenti  di  programmazione  energetica,  in  maniera   coordinata,
concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo   nazionale   di   cui
all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della  poverta'  energetica,
attraverso l'approvazione: 
    a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico  e  di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo; 
    b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema
di  gestione  dell'energia,  comprese  le  diagnosi  energetiche,  il
ricorso alle  ESCO  e  ai  contratti  di  rendimento  energetico  per
finanziare  le  riqualificazioni  energetiche   degli   immobili   di
proprieta' pubblica e  migliorare  l'efficienza  energetica  a  lungo
termine. 
  17. Le imprese che effettuano la fornitura di  energia  per  utenze
intestate  a  una  pubblica  amministrazione  locale,  su   specifica
richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata,  comunicano
alla stessa, i consumi annuali,  suddivisi  per  vettore  energetico,
delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta  contiene
i riferimenti delle utenze e  i  relativi  codici  di  fornitura.  Le
Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili  le  informazioni
di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.