LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (13G00031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
Testo in vigore dal: 5-5-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
Disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi
  monumentali, ((dei boschi vetusti,)) dei filari e delle alberate di
  particolare  pregio  paesaggistico,   naturalistico,   monumentale,
  storico e culturale 
 
  1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra  normativa  in
vigore nel territorio della Repubblica, per «albero  monumentale»  si
intendono: 
    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni
boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di
maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare
pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali; 
    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei
centri urbani; 
    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 
  ((1-bis. Sono considerati boschi  vetusti  le  formazioni  boschive
naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  che  per  eta',  forme  o
dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o
paesaggistiche,  culturali  e  spirituali  presentino  caratteri   di
preminente interesse, tali da richiedere  il  riconoscimento  ad  una
speciale azione di conservazione.)) 
  ((2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per  il  censimento  degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per  la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei
comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco
degli alberi monumentali e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  alla  cui
gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data
pubblicita' mediante l'albo pretorio,  con  la  specificazione  della
localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'  chiunque  vi  abbia
interesse  possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli
alberi monumentali  e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.)) 
  ((3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di
cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis,  effettuano
la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni  e,
sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi  regionali  e
li trasmettono al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. L'inottemperanza o la persistente  inerzia  delle  regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.)) 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'abbattimento  o  il
danneggiamento  di  alberi  monumentali  si   applica   la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  5.000  a  euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e   dell'apparato   radicale   effettuati   per   casi   motivati   e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione  comunale,  previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.