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LEGGE 6 agosto 2013, n. 97

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  4-9-2013

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054.
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;
c) all'articolo 6, comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».
Note all'art. 19:
- Il testo degli articoli 2, 6 e 9 nonché l'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77, come modificato dalla presente legge, così recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni:
a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari;
b) pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;
c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.
"Art. 6 (Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni). - 1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'art. 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Le mappe di pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità), se opportuno;
3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:
a) estensione dell'inondazione e portata della piena;
b) altezza e quota idrica;
c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato,
4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di:
a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.);
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.
6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'art. 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunità europea è effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate.
7. Le mappe della pericolosità da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'art. 11, comma 2."
"Art. 9 (Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni). - 1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-bis. I Piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nonché le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.
3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:
a) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di cui all'art. 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'art. 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art. 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi;
c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'art. 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006."
"Allegato 1
(Omissis).
Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:
1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'art. 12;
2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 7, comma 2;
3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere;
4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.
(Omissis).".