LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni  di  sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili a procedure  concorsuali  diverse  da
quelle  regolate  dal  presente  capo,  e'  consentito  al   debitore
concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura  di
composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con  le
medesime finalita', il  consumatore  puo'  anche  proporre  un  piano
fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il
contenuto di cui all'articolo 8. 
  2. Ai fini del presente capo, si intende: 
    a)  per  "sovraindebitamento":  la   situazione   di   perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e  il  patrimonio  prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante  difficolta'
di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   la   definitiva
incapacita' di adempierle regolarmente; 
    ((b) per 'consumatore': la persona fisica che  agisce  per  scopi
estranei  all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o
professionale eventualmente svolta,  anche  se  socio  di  una  delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e  VI
del titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile,  per  i  debiti
estranei a quelli sociali)). ((5)) 
                                                                  (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art.  18,  comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 4-ter, comma  2)
che "Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".