LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (12G0242)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
Modifica dell'articolo 38 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti  dei  figli  agli
                     alimenti e al mantenimento 
 
  1. L'articolo 38 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  38.  -  Sono  di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti  contemplati
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,  ultimo  comma,
del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo  333  resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni  nell'ipotesi  in
cui sia in corso, tra le stesse  parti,  giudizio  di  separazione  o
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;  in
tale ipotesi per tutta la durata del processo  la  competenza,  anche
per i provvedimenti contemplati  dalle  disposizioni  richiamate  nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario. 
  Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti  relativi  ai
minori per i quali non e' espressamente stabilita  la  competenza  di
una diversa autorita' giudiziaria. Nei  procedimenti  in  materia  di
affidamento e di mantenimento dei  minori  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
  Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale
competente provvede in ogni caso in camera di consiglio,  sentito  il
pubblico ministero, e  i  provvedimenti  emessi  sono  immediatamente
esecutivi, salvo che il  giudice  disponga  diversamente.  Quando  il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo  si
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,  COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).