LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali 
 
  1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per  cento  per
l'anno 2012  e  l'8  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «1'8 per cento per l'anno 2012, il  6  per
cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
  2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio  1970,  n.
281, le parole: «25 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «20
per cento». 
((2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento  per  l'indebitamento
autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti
alla data del 14 novembre 2011 per spese di  investimento  finanziate
dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
risultanti  da  apposito  prospetto  da  allegare   alla   legge   di
assestamento  del  bilancio  2012.   L'istituto   finanziatore   puo'
concedere i  finanziamenti  di  cui  al  primo  periodo  soltanto  se
relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal  fine,  e'
tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.)) 
  3. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  a
decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del
debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3
e  4  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e  119,
secondo  comma,  della  Costituzione.  Con  decreto  di  natura   non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
Conferenza unificata, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  dall'articolo
10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente comma.  In  particolare  sono
stabilite: 
    a) distintamente per regioni, province e  comuni,  la  differenza
percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre  la  quale  i
singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione
del debito; 
    b) la percentuale annua di riduzione del debito; 
    c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di
riduzione del debito. A tal fine, si considera  comunque  equivalente
alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla  societa'
di cui al comma 1 dell'articolo 6. 
  4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel  comma  3  del
presente   articolo,   si   applicano   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2,  lettere  b)  e
d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.