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LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  30-6-2022
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Art. 5-bis

(( (Disposizioni in materia di personale). ))
((
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso
))