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LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 3-8-2011
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                 Istituzione dell'Autorita' garante 
                   per l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. Al fine di assicurare  la  piena  attuazione  e  la  tutela  dei
diritti  e  degli  interessi  delle  persone  di  minore   eta',   in
conformita' a quanto previsto dalle convenzioni  internazionali,  con
particolare riferimento alla Convenzione sui diritti  del  fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge  27
maggio 1991, n. 176,  di  seguito  denominata:  «Convenzione  di  New
York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
e  resa  esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  alla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge  20  marzo
2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea  e  dalle  norme
costituzionali  e  legislative  nazionali   vigenti,   e'   istituita
l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  seguito
denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i  compiti
ad essa assegnati  dalla  presente  legge,  con  poteri  autonomi  di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e  senza  vincoli  di
subordinazione gerarchica. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              -   Il  testo  della  legge  27  maggio  1991,  n.  176
          (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui  diritti  del
          fanciullo, fatta a  New  York  il  20  novembre  1989),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135,
          S.O. 
              -  Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre  1955,  n.
          221. 
              - Il testo della legge 20 marzo 2003, n.  77  (Ratifica
          ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio  dei
          diritti dei fanciulli, fatta a  Strasburgo  il  25  gennaio
          1996; e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  aprile
          2003, n. 91, S.O.