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LEGGE 13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  7-9-2010

Art. 15

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;
b) al comma 3, le parole: «nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante: «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata» come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio».