LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
 
        (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 
 
  1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare  il
buon funzionamento delle procedure di valutazione,  e'  istituito  il
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR).  Il  CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o  stranieri,  di  elevata
qualificazione  scientifica  internazionale,   appartenenti   a   una
pluralita' di aree disciplinari, nominati con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, tra i  quali  tre  componenti  sono
scelti dal Ministro dell'universita' e  della  ricerca  e  gli  altri
dodici sono designati, due ciascuno  e  nel  rispetto  del  principio
della parita' di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla Consulta dei
presidenti degli enti pubblici  di  ricerca,  dall'European  Research
Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno,  dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori
e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente  costituito  con  almeno
dieci componenti. 
  2. Il CNVR, in particolare: 
    a) indica i criteri generali per  le  attivita'  di  selezione  e
valutazione dei  progetti  di  ricerca,  nel  rispetto  dei  principi
indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui  all'articolo  20,   tenendo   in   massima   considerazione   le
raccomandazioni approvate da  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte; 
    ((b)  definisce  gli  elenchi  dei  componenti  dei  comitati  di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20,  ai  fini  della  nomina  degli
stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione  dei  progetti
di ricerca istituita presso il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis)); 
    c)  ((se  previsto  dai   rispettivi   bandi,))   provvede   allo
svolgimento,  anche  parziale,  delle  procedure  di  selezione   dei
progetti o programmi di ricerca di altri enti,  pubblici  o  privati,
previo accordo o convenzione con essi; 
    d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di
liste   di   esperti   tecnico-scientifici   e   professionali    per
l'affidamento di incarichi  di  valutazione  tecnico-scientifica  dei
progetti   di   ricerca,   istituite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
    e) predispone rapporti  specifici  sull'attivita'  svolta  e  una
relazione annuale  in  materia  di  valutazione  della  ricerca,  che
trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione
dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 
  3.  Il  CNVR  definisce  le  proprie  regole  di  organizzazione  e
funzionamento  ed  elegge  al  proprio  interno  il   presidente,   a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti  pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la  durata  del  mandato.
L'incarico di componente del CNVR  e'  di  durata  quinquennale,  non
rinnovabile. In caso di  cessazione  di  un  componente  prima  della
scadenza del proprio mandato, il componente  che  viene  nominato  in
sostituzione resta in carica per la durata residua  del  mandato.  Il
compenso dei componenti del Comitato  e'  stabilito  nel  decreto  di
nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. Nell'esercizio delle  sue  funzioni  il  CNVR  si  avvale  delle
risorse   umane,   strumentali   e    finanziarie    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca.