LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
               (Valutazione dei progetti di ricerca). 
 
  1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo
strategico finanziati a carico del Fondo per gli  investimenti  nella
ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione
((...)) secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di  natura
non regolamentare ((...)). Una percentuale di  almeno  il  dieci  per
cento del Fondo e' destinata  ad  interventi  in  favore  di  giovani
ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le  attivita'  del  presente
comma sono  svolte  a  valere  sulle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.